Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SPAZI APERTI”

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

È costituita con sede in Bologna (BO) Via Barontini n. 13 l’Associazione di volontariato denominata “SPAZI APERTI”.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato: l’Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2
Scopi e finalità

L’Associazione, apolitica ed apartitica, opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo a favore di soggetti terzi nell’ambito della tutela del territorio e dell’utilizzo condiviso degli spazi verdi pubblici. L’associazione promuove la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del verde pubblico e della biodiversità, il recupero di aree degradate, l’educazione ambientale, il riutilizzo dei materiali, l’agricoltura biologica e biodinamica, il risparmio energetico e la promozione di attività educative, sportive e culturali.

L’Associazione persegue i seguenti scopi istituzionali:

  1. lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione di parchi pubblici e di spazi verdi in genere – ed in particolare del Giardino di Bologna situato tra via Barontini e via Berlinguer in considerazione della loro funzione di difesa del territorio, di mitigazione dell’impatto dell’urbanizzazione, di salvaguardia della salute, e di educazione ambientale;
  2. la promozione dei parchi, giardini e orti urbani come luoghi di aggregazione sociale, con l’organizzazione di attività ricreative, culturali e di intrattenimento per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini – e in particolare le famiglie e le giovani generazioni e gli anziani – sui problemi della tutela ambientale, della qualità della vita e della difesa della natura;
  3. l’uso funzionale di parchi ed aree verdi per favorire l’incontro, la socializzazione, il dialogo, l’accoglienza, la convivenza e la tolleranza fra tutti, senza distinzione di etnia, sesso, ceto sociale, livello culturale, convinzioni religiose e politiche, tramite iniziative volte al perseguimento della solidarietà sociale e alla prevenzione e rimozione di situazioni di esclusione e disagio sociale.
  4. la promozione dell’utilizzo degli spazi urbani per attività educative e di condivisione anche attraverso la costruzione di orti e frutteti urbani, giardini condivisi, aree gioco educative e aree dedicate agli animali domestici.

Per la realizzazione degli scopi sociali l’Associazione si propone di:

  • organizzare azioni e manifestazioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, promuovere incontri, dibattiti, rappresentazioni ed eventi in genere rivolti alla cittadinanza sui temi ad esempio della difesa della natura, dell’orticoltura, del riutilizzo dei materiali;
  • collaborare con Enti, Associazioni, Scuole, ed Istituzioni pubbliche e  private, stipulare accordi e convenzioni per la gestione e la tutela del verde, l’agricoltura, l’integrazione sociale;
  • compiere tutti i necessari atti finanziari e patrimoniali per dotarsi di beni e servizi utili a raggiungere i propri scopi, anche col ricorso al credito bancario;
  • partecipare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, anche ad iniziative e progetti di solidarietà, realizzati sia in Italia che all’estero, comprese attività solidaristiche di beneficenza, finalizzati alla realizzazione di attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
  • svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento dei fini statutari.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 3
Risorse economiche – Fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi di privati;
  3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associaci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 4
Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione gli associati fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

  1. per recesso;
  2. per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
  3. per esclusione;
  4. per If instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e I ‘Associazione;
  5. per decesso.

L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritté all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

Il mancato pagarnento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6
Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  3. a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
  4. a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo.

Art. 8
L’Assemblea

L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinarla determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  1. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  2. elegge componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
  3. elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
  4. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  5. approva gli eventuali regolamenti interni;
  6. delibera l’esclusione degli associati dell’Associazione;
  7. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
ln questi ultimi casi la convocazione deve essere eiiettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro associato eletto dal presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validdmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimoflio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata eon la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto, normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici eletti dall’Assemblea dei associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dallt incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane carica fino allo scadere deli Intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei associati immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il: Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. predisporre il bilancio;
  3. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  4. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  5. stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso deil provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
  • cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea.

Art. 12
Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvedere alla tenuta dei registri e alla corrispondeza;
  • cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 13
Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.
Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancioo alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 14
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 15
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del tribunale di Bologna.

Art. 16
Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzuioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 17
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SPAZI APERTI”